L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Certificato di agibilità

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Con la presente si richiedono delucidazioni sull'obbligo relativo al certificato di agibilità per il lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Dal dettato normativo attuale sembrerebbe escluso l'obbligo soltanto nel caso in cui l'attività lavorativa sia effettuata in locali di proprietà del datore di lavoro o di cui lo stesso abbia un diritto personale di godimento. Se l'attività dell'Azienda è effettuata in luoghi diversi (piazze - teatri etc.) è obbligatorio il certificato di agibilità anche per il lavoratori assunti con contratto subordinato o soltanto per i lavoratori autonomi ?

Il certificato di agibilità (a titolo oneroso o gratuito) è il documento che autorizza alcune tipologie di imprese dello spettacolo, alberghi ec a far agire nei locali di proprietà, o sui quali abbiano un diritto personale di godimento, i lavoratori dello spettacolo. La legge di bilancio per il 2018 (legge 205/2017) ha escluso l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità, dal 1 gennaio 2018, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato ma ha conservato l’obbligo per i lavoratori autonomi con contratto di prestazione d’opera di durata superiore a 30 giorni relativi ad eventi specifici. L’articolo 3-quinquies del decreto semplificazioni (decreto legge 135/2018 conv. con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) ha confermato – estendendolo - l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità, sempre nei locali di proprietà o di cui le imprese interessate abbiano un diritto personale di godimento, per tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione (quindi senza più la limitazione dei 30 giorni della prestazione d’opera). Per i lavoratori subordinati resta la situazione delineata dalla legge di bilancio per il 2018.

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