L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Calcolo indennità sostitutiva preavviso

di Callegaro Cristian

La domanda

Il caso è di un lavoratore che rassegna le dimissioni il 18 marzo, senza il rispetto del preavviso. Il CCNL di riferimento prevede: che i termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese: IV Liv 20 giorni di calendario e che in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ma. Si chiede conferma del corretto calcolo dell'indennità sostitutitva 1) retribuzione spettante dal 19 marzo al 20 aprile 2) rateo 13ma - questo il dubbio - da calcolarsi a) per 1/12 della retribuzione di fatto oppure b) maggiorazione dell'8,333 (1/12) della retribuzione di cui punto 1.

L'indennità sostitutiva del preavviso viene calcolata tenendo conto del periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e della retribuzione utile per il calcolo. L'indennità deve essere calcolata sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e nella stessa occorre tener conto anche dei ratei delle mensilità aggiuntive. Questi ultimi si riferiscono al periodo di preavviso. Si ritiene, pertanto, corretta l'applicazione della maggiorazione dell'8,333% alla retribuzione riferita al periodo di preavviso. A margine si nota che il lettore, riportando la disposizione contrattuale, riporta che “in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ma”. Il caso proposto da lettore si riferisce, tuttavia, all'ipotesi in cui sia il lavoratore a non rispettare il preavviso contrattuale.

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