di Rossella Quintavalle

La domanda

Si chiede se nel settore alberghi diurni è possibile assumere per il periodo aprile settembre di ogni anno lo stesso lavoratore come stagionale, anche se l’albergo non effettua chiusure annuali.

Le attività stagionali sono individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi e, fino all'adozione del nuovo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. Con circolare n. 18/2014, il ministero del lavoro aveva peraltro chiarito che “…quanto alle ragioni di “stagionalità” che possono determinare l’esclusione dal computo del lavoratore a termine si evidenzia che – ferme restando le ipotesi già elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 – ulteriori ipotesi possono essere rintracciate nell’ambito del contratto collettivo applicato, anche aziendale il legislatore rinvia infatti al citato D.P.R. ma non in via esclusiva). Ciò anche in relazione all’assunzione di lavoratori a termine per far fronte ad incrementi di produttività che potranno rientrare nelle ragioni di stagionalità solo se così è previsto dalla contrattazione collettiva”. Ultimamente i sottoscrittori del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo Confesercenti, in tre distinte dichiarazioni congiunte, identiche nel contenuto per i diversi settori coinvolti, dagli Alberghi, alle Agenzie di Viaggio, ai Pubblici Esercizi e agli Stabilimenti Balneari, nell’affermare che una particolarità dei settori che operano nel campo del turismo sia proprio l’intensificarsi dell’attività durante determinati periodi dell’anno legati al maggior afflusso della clientela con conseguente maggiore richiesta di personale dipendente, sono andati oltre il concetto di stagionalità in senso stretto confermando l’individuazione delle ipotesi di intensificazione delle attività lavorative già previste in contratto con la legittima apposizione di un termine. Tali intensificazioni sono riconducibili alla stagionalità, da intendersi come tale non solo per le aziende che nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, osservano nel corso dell'anno uno o più periodi di chiusura al pubblico, ma anche per le aziende ad apertura annuale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©