L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a termine con nuove mansioni

di Josef Tschoell

La domanda

La riassunzione con una mansione rientrante in un livello differente di un lavoratore già impiegato con contratti a termine (nello specifico il 3° CCNL Metalmeccanica rispetto ai precedenti contratti a termine tutti di 2°) determina l'azzeramento del "contatore" dei 24 mesi, delle 4 proroghe e dei 12 a-causali? Nel senso che quanto accaduto con i contratti appartenenti al secondo livello non si somma con i contratti per le mansioni di terzo livello?

L’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che: “Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.” Stando alla lettera della norma la durata massima è legata allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Di conseguenza un nuovo contratto a termine con mansioni e categoria diverse potrebbe partire da zero. Tuttavia, è un aspetto del contratto a termine dove fino non si registrano chiarimenti ufficiali oppure giurisprudenza e questo impone cautela e lascia qualche margine di incertezza, specie se nel contratto di lavoro sono indicate formalmente mansioni e categoria diverse, ma in concreto il lavoro svolto è quello dei pregressi rapporti a termine.

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