L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Limiti prestazione di lavoro autonomo occasionale

di Rossella Quintavalle

La domanda

Nel caso di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. la legge Biagi prevedeva -nell'arco dell'anno solare- i limiti di durata non superiore ai 30 giorni e compenso non superiore a 5.000 euro. Con D.Lgs 81/2015, a decorrere dal 26.5.2015 tale normativa è stata abrogata, per cui non esistono i limiti sopra esposti. Vorrei quindi chiedere conferma di questo e nello specifico cosa contraddistingue tale tipologia contrattuale, per non incorrere nel disconoscimento del contratto di prestazioni occasionali.

Il fatto che il legislatore abbia “abusato” del termine “occasionale” in più di una disposizione normativa, ha creato non poca confusione negli addetti ai lavori e non, anche per il limite economico fissato in euro 5.000 quale importo massimo di riscotibile dal prestatore in un anno. Il lavoro occasionale ex art. 2222 cc., che si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nulla ha a che vedere, inoltre, con il limite di 5.000 euro ed il numero delle giornate di lavoro indicati nel quesito. Tali requisiti riguardavano le “minicococo” di cui all’art. 61 co. 2 del D.lgs. n. 276/2003, e cioè quelle mini collaborazioni coordinate e continuative occasionali, oramai abrogate dal lontano 2012, che rientravano nella categoria delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c ed utilizzabili per brevi periodi (max. 30 gg. in un anno). L’istituto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015, invece, riguardava il lavoro accessorio,dapprima abrogato e poi reintrodotto in modalità differente dall’articolo 54bis del d.l. 24/4/2017 n. 50/2017 – convertito in legge in legge 96 del 21/6/2017 – (c.d. CPO utilizzabile in caso di aziende fino a 5 dipendenti). Nel contratto d’opera previsto dal codice civile all’articolo 2222 non è stabilita alcuna soglia minima di compenso e/o di durata; il limite dei 5000 euro è da tenere in considerazione esclusivamente quale soglia oltre la quale sussiste l’obbligo di assoggettamento a contribuzione INPS Gestione Separata da calcolarsi sull’importo al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, e ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore.

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