L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Infortunio sul lavoro da denunciare entro due giorni

di Mario Gallo

La domanda

Un lavoratore subisce un infortunio di venerdì. Il datore di lavoro ne viene a conoscenza, assieme al certificato, il giorno successivo. La denuncia va effettuata entro lunedì o martedì? La domenica viene conteggiata ai fini della scadenza dell'invio della denuncia?

La disciplina dell’obbligo di denuncia all’Inail da parte del datore di lavoro degli infortuni sul lavoro del lavoratore ha subito una significativa evoluzione anche se, sul piano temporale, il legislatore ha sostanzialmente mantenuto termini molto ristretti per la presentazione. In particolare, dopo le ultime modifiche introdotte dall'art. 21, c. 1, lett. b, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, l’art. 53 del D.P.R. n.1124/1965, stabilisce per la generalità dei lavoratori che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i lavoratori, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere presentata «entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio»; se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, il datore ha altresì l’obbligo di segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della predetta denuncia/comunicazione. Inoltre, qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all'Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente. Al tempo stesso per effetto della predetta novella il datore di lavoro che invia all'Istituto assicuratore le denunce di infortunio con modalità telematica è esonerato dall'obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all'autorità di pubblica sicurezza. Accanto a tale disciplina si colloca, poi, quella dell’art. 18, c.1, lett. r), del D.Lgs. n.81/2008, che stabilisce che per gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti, hanno l’obbligo di presentare all'INAIL, a fini statistici e informativi, la c.d. Comunicazione di infortunio “…entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico…..”. Sul piano temporale tale regime è stato così modellato, quindi, per garantire soprattutto la tutela del lavoratore e non individua specifiche modalità per il computo dei giorni ai fini della scadenza per la presentazione della denuncia/comunicazione d’infortunio; in merito soccorrono, comunque gli interventi dell'INAIL e, in particolare, va richiamata la Circolare 2 aprile 1998, n.22, che in ordine alla scadenza ha precisato che “….se trattasi di giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato verrà considerato normale giornata feriale”. Successivamente lo stesso Istituto assicuratore con Parere del 2015 ha riconfermato l’attualità di tale provvedimento sottolineando che “……considerato che con riferimento agli adempimenti in materia di denunce di eventi professionali, l’Istituto deve, nel più breve tempo possibile, procedere all'istruttoria del caso, anche al fine di garantire tempestivamente all'assicurato l’erogazione delle prestazioni spettantigli per legge, si ritiene di dover confermare le istruzioni di cui alla citata circolare 22/98, continuando a considerare la giornata di sabato come normale giornata feriale”. Alla luce, pertanto, di tali principi non sembra che la domenica possa essere non conteggiata ai fini del calcolo della scadenza dell'invio della denuncia; pertanto nel caso prospettato poiché è indicato il sabato come giorno di ricezione del certificato medico si ritiene che la scadenza coincida con il lunedì.

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