L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contributo addizionale CIG

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buonasera, con la presente si richiedono delucidazioni in merito al conteggio delle 52 settimane utili per il calcolo del contributo addizionale (co. 1, art. 5, D.Lgs 148/2015). Nel caso specifico l'azienda ha richiesto nel quinquennio mobile 53 settimane ed è stata autorizzata per l'intero periodo. Le settimane effettive di Cig utilizzata sono state 48. Ci domandiamo se le 52 settimane utilizzate come scaglione utile per il calcolo del contributo addizionale (9%-12%-15%) riguarda le settimane autorizzate (53 e quindi 12%) oppure riguarda le settimane realmente usufruite (48 e quindi 9%).

Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale devono versare un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui sopra e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui sopra in un quinquennio mobile (co. 1, art. 5, decreto legislativo 148/2015). L’obbligo è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione. Se in un mese si raggiungono le 52 settimane fruite, cambia l’aliquota dal 9% al 12% e la azienda è tenuta ad applicare la maggiore aliquota dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento. Nel caso specifico fino alle 48 settimane fruite si applica la aliquota inferiore.

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