L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Recupero contributi su ferie non godute

di Rozza Alberto

La domanda

Buongiorno, in virtù dell'obbligo impositivo dei contributi su ferie non godute entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, eccedenti le due settimane fruite nell'anno di maturazione, avremmo la necessità di conoscere il vostro parere in merito al recupero di tali contributi versati "in anticpo" rispetto al goduto. Alcuni dipendenti di una società hanno fruito delle 2 settimane di ferie maturate nell'anno, ma non quelle entro 18 mesi. Pertanto sono stati versati negli anni anche il 2008 i contributi su tali ferie residue, anche se non fruite, sia del ctr. c/az che ctr. c/dipendente. Quest'anno sono stati fruite le ferie contribuite nel 2008, ma l'Inps sostiene che sono prescritti.

L’INPS, con la circolare 136/2007 ha ricordato che “nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno al quale era stato imputato”. La stessa circolare precisa anche che i datori di lavoro interessati “possono recuperare il contributo versato sui compensi ferie in base alle modalità che sono contenute nella circolare INPS n. 15 del 15 gennaio 2002 (armonizzate con quanto precisato con il messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005) e riepilogate nel punto 1.1 e successivi della citata circ. 136/2007”. L’INPS non ha mai fatto riferimento ad un termine preciso entro il quale possa avvenire il recupero dei contributi versati. Con la circolare 106/2018 (indicazioni operative sull’utilizzo delle variabili retributive nel flusso UniEmens) l’INPS ha però precisato che “le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione”. In conclusione, si ritiene che non possa trovare applicazione la prescrizione quinquennale di cui all’art. 3, c. 9 della Legge 335/1995, dato che la contribuzione a suo tempo versata deve essere ritenuta un’anticipazione rispetto ai contributi che vengono versati all’atto dell’effettiva fruizione delle ferie.

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