Conciliazione in sede sindacale
Secondo giurisprudenza prevalente, il requisito indefettibile perché l’effetto “tombale” di cui all’art. 2112 IV comma cod. civ. sia realizzato, è dato non tanto dal luogo fisico dove il verbale di conciliazione è sottoscritto, che può rimanere irrilevante, quanto dall’effettività dell’assistenza sindacale resa dal rappresentante sindacale, che non deve concretarsi a tale scopo nella mera assistenza fisica alla firma dell’accordo raggiunto.
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