L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Welfare aziendale, rimborso spese manutenzione

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Buongiorno, inoltro quesito in merito alla corretta applicazione del Welfare aziendale che una società cooperativa ha attivato attraverso Regolamento Aziendale negoziale. Tra i beneficiari ci sono i due soci Amministratori . Nel "paniere" è previsto, tra l'altro il rimborso delle spese sostenute per servizi di"manutenzioni edili ed imbiancatura" della propria abitazione. Premesso che la società non opera con alcuna piattaforma ma in forma autonoma, senza convenzioni, con ricevimento delle fatture dai singoli fornitori, che di volta in volta cambiano, un Amministratore chiede di poter utilizzare Welfare aziendale per "Rifacimento pavimenti, cambio porte e tinteggiatura" nei limite del budget ind./anno di € 15000 con Iva ridotta per ristrutt.edilizia. E' Corretto? Grazi

L’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR, dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, «l’utilizzazione (…) dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100». In proposito l’Amministrazione finanziaria in più occasioni ha precisato, che affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere congiuntamente, tra l’altro, le seguenti condizioni: le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. Nel caso di specie non è dato sapere se i due amministratori facciano o meno parte di una “categoria di dipendenti” o siano qualificabili, come è astrattamente possibile, alla stregua di dipendenti (ad esempio si veda la risposta ad interpello AGE n. 10 del 25 gennaio 2019 per una ipotesi di diniego della riconoscibilità della esenzione fiscale per dei benefit offerti all’amministratore unico della società in considerazione del fatto che quest’ultimo non può essere considerato dipendente). In ogni caso la finalità dichiarata (rimborso delle spese sostenute per servizi di "manutenzioni edili ed imbiancatura" della propria abitazione) non sembra essere compatibile con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto e, pertanto, il benefit non sembra rientrare nella ipotesi di cui all’articolo 51 co. 2 lett. f) del TUIR.

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