Tempo determinato per sostituzione
In via prudenziale, nel caso di secondo contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive, ove si tratti di un dipendente diverso rispetto a quello sostituito con il primo rapporto a termine, deve preferirsi la soluzione del secondo contratto, ossia del rinnovo, previo rispetto della pausa obbligatoria di 10 o 20 giorni, salvo che il contratto collettivo non abbia ridotto o azzerato lo stop and go. Il Ministero del lavoro, nella circolare n. 17/2018 ha precisato che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la necessità di prorogarne la durata entro il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Deve ritenersi che tale “ragione” sia riferita non solo alla “causale” (ossia l’assenza) ma anche al lavoratore concretamente sostituito.