L'esperto rispondeContrattazione

Contratto a termine dopo la somministrazione

di Alberto Bosco

La domanda

Un'azienda ha utilizzato nel corso del 2019 un lavoratore in somministrazione a tempo determinato per un mese. Ora l'azienda vorrebbe assumere lo stesso lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato di 3 mesi e con le medesime mansioni. Si chiede a tale riguardo, alla luce delle modiche introdotte dal DL 87/2018 (decreto dignità): a) per l'assunzione a tempo determinato direttamente in azienda, è previsto l'obbligo di inserire una delle causali previste dal decreto dignità? b) nel caso in cui il lavoratore andasse invece a svolgere in azienda mansioni diverse a quelle svolte precedentemente in somministrazione, servirebbe comunque l'apposizione della causale?

La risposta alla prima domanda è positiva: il nuovo contratto a termine (diretto, dopo una somministrazione) viene considerato come un “rinnovo”, e quindi la causale deve essere indicata. Nel caso dell’attribuzione di mansioni “diverse”, e quindi non “di pari livello e categoria legale”, l’effetto positivo – al più – potrebbe essere quello di “aprire” un nuovo conteggio dei 24 mesi di durata massima di tutti i rapporti a termine e di somministrazione a termine tra le medesime parti; anche in questo caso, però, ossia anche ove mutino le mansioni, è il medesimo lavoratore che viene assunto dal medesimo datore dopo una somministrazione a termine con lui e, quindi, si tratta di un “rinnovo”, con conseguente obbligo di indicare una delle esigenze di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015.

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