di Di Liberto Marco

La domanda

Ai fini delle previsioni di cui all’articolo 4 della Legge 300/1970 la norma dispone, in alternativa all’autorizzazione della DTL, l’accordo con le RSA o RSU. Tenuto conto che le superiori strutture (rsa – rsu) hanno carattere di volontarietà, in caso di assenza delle stesse, è sufficiente la sottoscrizione di un accordo con le OO.SS. territoriali maggiormente rappresentative alle quali aderiscono espressamente i lavoratori adottando le previsioni di cui all’articolo 8, co. 2, lettera a) del D.L. 138/2011?

Come è noto, l’art 4 dello Statuto dei Lavoratori prevede che le apparecchiature audiovisive dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possano essere installate solo previo accordo collettivo, stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria, o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, ove l’impresa abbia unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La norma citata prevede inoltre che qualora all’interno dell’azienda non siano presenti né RSA, né RSU, sia possibile ottenere la suddetta autorizzazione da parte della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, in caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, da parte della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Occorre altresì considerare che ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a) del D.L. 138/2011 (istitutivo dei c.d. “accordi di prossimità”), i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale possono realizzare specifiche intese, aventi efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione che siano sottoscritte sulla base del criterio maggioritario dalle predette rappresentanze sindacali, e purché siano finalizzate alla maggiore occupazione, ovvero alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, oppure alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, o agli investimenti e all'avvio di nuove attività. Al comma secondo della predetta norma si prevede inoltre che i suddetti accordi di prossimità possano riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento, inter alia, agli impianti audiovisivi e all’introduzione di nuove tecnologie. Sul tema di cui trattasi si è inoltre espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che, con nota del 24 maggio 2017, n. 4619, ha ribadito come l'accordo con le rappresentanze aziendali previsto dall’articolo 4 della Legge 300/1970 costituisca il “percorso preferenziale”, precisando altresì che la procedura autorizzativa pubblica da parte dell’Ispettorato del lavoro è solo eventuale, e successiva al mancato accordo con i sindacati. Nella suddetta nota si precisa, altresì, che in relazione all’articolo 8 del succitato decreto legge 138/2011, l’Ispettorato individua nelle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale le controparti “istituzionali” legittimate alla sottoscrizione dei contratti a livello aziendale o territoriale, ma sempre a condizione che tali intese perseguano le finalità indicate dal comma 1 dell’articolo 8, e garantiscano il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Pertanto, in ragione di quanto precede, sebbene nel quesito in esame non si specifichi se l’azienda di cui trattasi sia dotata di un’unica unità produttiva, ovvero se operi in più unità dislocate in diverse provincie o regioni, in presenza di un’articolazione aziendale strutturata su più province o regioni, l’installazione dell’impianto di videosorveglianza da cui derivino possibili controlli sul personale potrà essere autorizzata anche attraverso la conclusione di un accordo sindacale sottoscritto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Diversamente, se l’azienda non risultasse plurilocalizzata nei termini sopra esposti, l’installazione degli impianti di cui sopra potrebbe essere preceduta dalla conclusione di un c.d. “accordo di prossimità” ai sensi dell’art 8 del D.L. 138/2011, ma solo se l’azienda perseguisse le specifiche finalità previste dalla norma succitata attraverso l’installazione di tale impianto: in tal senso, la nuova organizzazione del lavoro attuata anche attraverso l’impianto di videosorveglianza dovrebbe perseguire obiettivi aziendali di incremento dell’occupazione, ovvero di valorizzazione della qualità dei contratti di lavoro, o di adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, ovvero tendere alla emersione del lavoro irregolare, ad incrementi di competitività e di salario, oppure ancora consentire la gestione di crisi aziendali e occupazionali, o investimenti ed avvio di nuove attività. Pertanto, se il datore di lavoro non potesse dimostrare che tali finalità possono essere concretamente perseguite attraverso l’installazione di un impianto di videosorveglianza, si ritiene che egli non possa concludere un valido accordo di prossimità che autorizzi l’adozione di tale strumento di potenziale controllo del personale e che, pertanto, la società debba ricorrere all’autorizzazione ispettiva di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

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