L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Mantenimento per ex coniuge del lavoratore

di Rozza Alberto

La domanda

Un datore di lavoro deve erogare assegno di mantenimento all'ex coniuge di un lavoratore, siccome trattasi di reddito assimilato a reddito da lavoro dipendente, su richiesta dell'ex coniuge del lavoratore è possibile attribuire le detrazioni da pensione? Inoltre deve erogare arretrati per assegno di mantenimento non pagati (dal 2014), anche per gli arretrati si deve applicare l'Irpef? Se si con che aliquota?

L’ex coniuge del lavoratore, beneficiario dell’assegno di mantenimento, è tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi, dato che ai sensi dell’art. 50, c.1, lett. i) del TUIR tale assegno è riconducibile al reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Per quanto riguarda la detrazione fruibile, ai sensi dell’art. 13, c. 5-bis del TUIR, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno. Secondo il comma 3 dell’articolo citato la detrazione è pari a: 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrisponde-dente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Come sopra ricordato la detrazione a favore dei percettori degli assegni periodici di mantenimento non è cumulabile con le altre detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR, e quindi con quelle per il lavoro dipendente. Ne consegue che se il coniuge percettore di assegno di mantenimento è anche un lavoratore subordinato deve valutare se sia più conveniente richiedere le detrazioni per tale categoria di redditi. In particolare, l’ex coniuge del lavoratore deve scegliere se optare per la detrazione fiscale per lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’art. 13 del TUIR o per la detrazione d’imposta per i percettori di assegni periodici di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, che a sua volta fa riferimento all’applicazione del comma 3 dell’art. 13 del TUIR a favore dei redditi dei pensionati. Infine, riguardo agli arretrati, come precisato dal Ministero delle Finanze nella Nota 17 luglio 1997, n. 984, non è possibile assoggettare a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), TUIR, gli assegni per alimenti percepiti a titolo di arretrato. Gli stessi vanno tassati ordinariamente nell’anno di percezione, in quanto la nozione di emolumenti arretrati è riferibile soltanto ai lavoratori dipendenti e altre specifiche categorie di lavoratori assimilati (si veda anche Cass. N. 4402/2014).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©