L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Incompatibilità cariche

di Di Liberto Marco

La domanda

Un Dirigente di una Spa operante nel settore dell’Industria Metalmeccanica, può assumere anche la carica di Vicepresidente della stessa azienda? Vi è incompatibilità tra le due figure, così come cita sentenza della cassazione n. 6699/2016 tra dipendente ed amministratore della stessa società, laddovè come amministratore il soggetto abbia anche delega alla gestione del personale? Se sì, il rischio è quello del disconoscimento del lavoro dipendente?

Il caso trattato nel quesito in esame è stato esaminato dalla giurisprudenza, che si è pronunciata in merito alla possibilità che un soggetto che ricopre la carica di amministratore di una società di capitali possa nel contempo assumere anche la qualifica di dirigente nell’ambito della stessa società. In particolare, la giurisprudenza ha sancito che per verificare la compatibilità tra i due suddetti ruoli nell’ambito della medesima società, occorre valutare - caso per caso ed in concreto - se ne sussistano le relative condizioni, verificando in primo luogo se i poteri attribuiti a tale soggetto in qualità di amministratore riguardino ambito operativi e funzioni diverse rispetto a quelle affidategli in qualità di lavoratore subordinato, e se sussistano i noti indici della subordinazione (ex multis Cass. n. 329/2002; Cass. n. 6819/2000). I suddetti principi sono stati espressi anche nella sentenza citata nel quesito in esame (Cass. n. 6699/2016), nell’ambito della quale la Suprema Corte ha sancito che la qualità di amministratore di una società è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato ove si accerti l'attribuzione a tale soggetto di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita. Inoltre, la giurisprudenza ha ricordato che per verificare concretamente se un soggetto sia sottoposto ai noti indici della subordinazione, si dovrà accertare se egli sia sottoposto anche al potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte della società, e se sia stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale; ove poi tale soggetto ricopra una qualifica dirigenziale in tale società, si dovrà verificare in concreto se egli riporti al consiglio di amministrazione, o ad un consigliere delegato, e se operi in ambiti diversi da quelli oggetto delle deleghe conferitegli dalla società. In merito a tali profili si è recentemente pronunciato anche l’INPS, che, attraverso il recente messaggio del 17 settembre 2019 n.3359, ha ricordato quali siano i principi da rispettare affinché possano coesistere in un capo ad un unico soggetto le due funzioni sopra indicate. In particolare, l’INPS ha ricordato che il vincolo della subordinazione può assumere caratteristiche diverse in relazione alla natura delle mansioni ed alle condizioni in cui si svolgono, sottolineando che nel caso di lavoro dirigenziale, il parametro distintivo della subordinazione deve essere riscontrato, o escluso, mediante il ricorso a criteri c.d. complementari o sussidiari: l’assunzione con qualifica di dirigente, l’eventuale cessazione del rapporto dirigenziale attraverso un licenziamento, il coordinamento tra l’attività lavorativa e l’assetto organizzativo del datore di lavoro, l’assoggettamento - anche se in forma lieve o attenuata - alle direttive e agli ordini del datore di lavoro, anche laddove il lavoratore mantenga un’effettiva autonomia decisionale, nonché l’attribuzione di funzioni dirigenziali diverse dalle materie oggetto delle deleghe conferitegli quale amministratore. In ragione di quanto esposto ed applicando i suddetti principi al caso in esame, per verificare se il Dirigente possa legittimamente assumere la carica di vicepresidente della medesima società per la quale opera quale dirigente, occorrerà in primo luogo valutare se egli, in qualità di vicepresidente, sia stato effettivamente nominato membro del c.d.a. della società e sia stato munito di deleghe. In caso affermativo, sarà necessario verificare se le funzioni dirigenziali attribuitegli riguardino ambiti diversi dalle materie oggetto delle deleghe conferitegli quale amministratore, ed ove tali deleghe abbiano ad oggetto la gestione del personale della società, si dovrà accertare se le funzioni che egli svolge in qualità di dirigente non riguardino anche tale ultimo ambito. Se da tale verifica risultasse che le materie oggetto delle deleghe conferitegli sono coincidenti con le funzioni dirigenziali affidategli, vi sarebbe il rischio che l’INPS disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, negando al dirigente il diritto alla percezione del trattamento pensionistico conseguente alla qualifica dirigenziale ritenuta insussistente.

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