L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Impugnativa del licenziamento e criteri di scelta

di Alberto Rozza

La domanda

Un'azienda ha effettuato un preavviso di licenziamento ex art. 7 legge 604/1966 provvedendo pertanto, al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla predetta disposizione normativa. La conciliazione ha avuto esito negativo ed è arrivata la lettera di licenziamento per gmo. Considerato che il licenziamento produce effetto dal giorno della comunicazione in cui il procedimento è stato avviato volevo chiedere da quando inizia a decorrere il termine di 60 giorni ai fini dell'impugnativa del licenziamento stesso. Inoltre, trattandosi di licenziamento plurimo (4 lavoratori che rivestono mansioni fungibili) nei criteri di scelta ed in particolare l'anzianità di servizio rientrano anche gli apprendisti assunti successivamente.

Secondo quanto disposto dall’art. 6, c. 1, L. 604/1966, “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. In virtù di quanto sopra, attenendoci al tenore letterale della norma, si ritiene che, nella fattispecie in esame, il termine per l’impugnazione del licenziamento decorra dal momento in cui il lavoratore ha ricevuto la relativa comunicazione dopo il fallito tentativo di conciliazione. Per ciò che concerne, invece, il secondo quesito, si osserva che, nell’ipotesi di licenziamento per GMO determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, nel cui ambito siano coinvolti anche lavoratori con contratto di apprendistato, il giudice non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (Cass. n. 25874/2014, Cass. n. 24235/2010; Cass. n. 12242/2015). Di conseguenza, nulla vieta che l’apprendista sia legittimamente destinatario di un licenziamento per ragioni oggettive, individuale o collettivo, ma è necessario che le esigenze di carattere oggettivo poste a giustificazione del licenziamento siano vagliate con particolare rigore, anche in termini di coerenza e di effettività della scelta secondo i criteri della correttezza e della buona fede.

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