L'esperto rispondeContrattazione

Straordinario per il dipendente inquadrato al 1° livello del C.C.N.L. Commercio

di Alberto Rozza

La domanda

Ad un dipendente inquadrato al 1° livello del C.C.N.L. Commercio spetta la retribuzione degli straordinari.

Secondo l’art. 113 del CCNL Commercio, appartengono al primo livello i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate. A sua volta l’art. 17, c.5, del D.Lgs. 66/2003 prevede che non trovano applicazione, tra le altre, le disposizioni sul lavoro straordinario relative ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo (lett.a). Pertanto se i lavoratori inquadrati nel primo livello del commercio svolgono la loro attività secondo le caratteristiche previste dal predetto art. 17, agli stessi non spetterà la maggiorazione per il lavoro straordinario, in caso contrario si. Si veda a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione 29 novembre 2012, n. 21253 secondo cui nei confronti del personale direttivo - categoria comprensiva non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, ma anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia impiegati di prima categoria con funzioni direttive, capi di singoli servizi o sezioni d'azienda, capi ufficio e capi reparto -, escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, il diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, in mancanza di tale delimitazione, quando la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute.

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