Licenziamento per g.m.o. e benefici contributivi
Alcune agevolazioni contributive, per varie ragioni, possono essere condizionate e inibite allorquando l’azienda abbia proceduto a licenziamento per ragioni economiche di uno o più dipendenti. Ciò premesso occorre precisare che tale regola viene in evidenza allorquando si individua un precedente licenziamento per ragioni economico-organizzative, inteso quale atto unilaterale recettizio con il quale il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro in essere. Nella procedura di licenziamento di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966, è tra l’altro previsto che se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di NASpI (comma 7). Dal tenore letterale della disposizione normativa si evince quindi che la risoluzione del rapporto, nella fattispecie da essa trattata, sia ascrivibile non tanto a licenziamento quanto a risoluzione consensuale. Che la risoluzione assume la rilevanza della consensualità è corroborato peraltro dalla deroga espressamente prevista nel richiamato comma 7 con riferimento all’indennità di disoccupazione. Tale provvidenza, che generalmente non spetta in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è invece ammessa in una logica di specialità normativa. Risulta evidente, per stretta conseguenza, che in assenza di licenziamento, l’eventuale agevolazione connessa alla successiva assunzione di lavoratori non venga preclusa dalla risoluzione consensuale in argomento.