L'esperto rispondeAgevolazioni

Licenziamento per g.m.o. e benefici contributivi

di Marrucci Mauro

La domanda

Un'azienda con più di 15 dipendenti licenzia un lavoratore "vecchio assunto" per g.m.o. rispettando la procedura art. 7 L. n. 604/66 così come modificato dalla L. n. 92/2012. In sede di conciliazione viene trovato l'accordo e il licenziamento si "trasforma" in risoluzione consensuale con diritto alla NASPI. Questo licenziamento, che di fatto nasce come g.m.o., impedisce all'azienda di ottenere i benefici contributivi per le nuove assunzioni nei 6 mesi a venire, ad esempio per assunzioni di lavoratore under 30, oppure per il fatto di essersi per così dire trasformato in risoluzione consensuale non impedisce all'azienda di ottenere gli sgravi previsti per tali assunzioni?

Alcune agevolazioni contributive, per varie ragioni, possono essere condizionate e inibite allorquando l’azienda abbia proceduto a licenziamento per ragioni economiche di uno o più dipendenti. Ciò premesso occorre precisare che tale regola viene in evidenza allorquando si individua un precedente licenziamento per ragioni economico-organizzative, inteso quale atto unilaterale recettizio con il quale il datore di lavoro risolve il rapporto di lavoro in essere. Nella procedura di licenziamento di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966, è tra l’altro previsto che se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di NASpI (comma 7). Dal tenore letterale della disposizione normativa si evince quindi che la risoluzione del rapporto, nella fattispecie da essa trattata, sia ascrivibile non tanto a licenziamento quanto a risoluzione consensuale. Che la risoluzione assume la rilevanza della consensualità è corroborato peraltro dalla deroga espressamente prevista nel richiamato comma 7 con riferimento all’indennità di disoccupazione. Tale provvidenza, che generalmente non spetta in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è invece ammessa in una logica di specialità normativa. Risulta evidente, per stretta conseguenza, che in assenza di licenziamento, l’eventuale agevolazione connessa alla successiva assunzione di lavoratori non venga preclusa dalla risoluzione consensuale in argomento.

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