Permessi per studio
In tema di permessi per lavoratori studenti, l’articolo 10 dello statuto dei lavoratori (L. 300/70) dispone il diritto per i lavoratori a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, con esonero da prestazioni di lavoro straordinario e la concessione di permessi retribuiti per sostenere prove di esame. I CCNL, di conseguenza, ne disciplinano le modalità di fruizione e stabiliscono il monte ore. Il CCNL Pubblici esercizi - Confcommercio prevede a tal proposito che ai lavoratori studenti siano concessi permessi retribuiti per un massimo di centocinquanta ore procapite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva relativamente alla quale, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Nel caso esposto nel quesito, pur nella riproporzione del monte ore spettanti, il lavoratore ha diritto di fruire di ore di permesso “retribuite” dunque lavorative, per cui non si ritiene possibile recuperare le ore non lavorate in altra fascia oraria della giornata o della settimana. Si ricorda inoltre che il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.