L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Ricorso al comitato regionale

di Germano De Sanctis e Andrea Cappelli

La domanda

Un'azienda ha ricevuto un verbale di accertamento della Guardia di Finanza nel quale si contesta la natura subordinata delle prestazioni di un lavoratore trovato in azienda il quale di fatto era presente solo per ragioni di amicizia. Lo stesso lavoratore risulta peraltro occupato a tempo pieno come dipendente in altra azienda. Si chiede se l'eventuale ricorso che verte sulla mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti vada inoltrato al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro costituito presso la Direzione Regionale del Lavoro considerato che esso può avere ad oggetto solo accertamenti dell'ITL e degli Istituti previdenziali ed assicurativi mentre in questo caso i verbali di accertamento sono della Guardia di Finanza.

Ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. n.124/2004, avverso i verbali di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di P.G. di cui all'art. 13, comma 7, ovvero anche dai Militari della Guardia di Finanza, è ammesso ricorso davanti al direttore dell’I.T.L. competente per territorio, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

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