L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Tasse sospese per eventi sismici

Rozza Alberto

La domanda

Per la restituzione delle tasse sospese a seguito eventi sismici 2016/2017 Centro Italia è previsto che, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puossa essere operata anche dal sostituto d'imposta. Il sostituto d'imposta può rifiutarsi oppure, in caso di lavoratori richiedenti, è obbligato ad effettuare la trattenute e versarla all'erario?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta consulenza giuridica del 21 dicembre 2018, n.5, in merito alle modalità di pagamento dei tributi non versati per effetto della sospensione dei termini tributari a causa di eventi sismici, ha precisato che per quanto concerne il ruolo del sostituto di imposta, l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 riconosce che, su richiesta del lavoratore dipendente, la ritenuta può essere operata dal sostituto di imposta. In tale ipotesi il sostituto dovrà effettuare i versamenti utilizzando gli ordinari codici tributo delle ritenute, indicando nel modello F24 il mese "corrente" in cui è operata la ritenuta a seguito della ripresa dei versamenti e, come anno di riferimento, l'anno di imposta originario a cui si riferisce il pagamento del tributo sospeso. In sostanza, secondo il tenore letterale della disposizione normativa richiamata dall’Agenzia delle entrate sembrerebbe che il legislatore abbia riconosciuto la possibilità, al contribuente lavoratore dipendente, di scegliere quale modalità adottare per la restituzione delle imposte sospese: direttamente in proprio con la dichiarazione dei redditi oppure avvalendosi del sostituto d’imposta. Pertanto sembrerebbe che se il lavoratore sceglie quest’ultima opzione il sostituto d’imposta non possa rifiutarsi.

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