L'esperto rispondeRapporti di lavoro

ANF e congedo parentale non retribuito

di Josef Tschoell

La domanda

Il lavoratore in congedo parentale non retribuito per tutto il mese ha diritto agli assegni per il nucleo familiare?

L’Inps ha chiarito ancora nella circ. n. 110/1992 che l’assegno per il nucleo familiare spetta alla lavoratrice per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria, precedente (due mesi) o successiva (tre mesi) al parto, o facoltativa successiva al parto (fino a sei mesi entro il primo anno di età del bambino) previsti dall'art. 7, primo comma, della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204. L'assegno spetta alla madre lavoratrice anche per tutti i periodi di astensione facoltativa dal lavoro consentiti dall'art. 7, secondo comma, della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante la malattia del bambino di età inferiore ai tre anni (Circ. n. 12 G.S. del 12 gennaio 1980). Sebbene il riferimento era ancora alla L. n. 1204/1971 (norma abrogata e sostituita poi dal D.Lgs. n. 151/2001), la disciplina conteneva già la possibilità che qualora il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite temporale di sei mesi (di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi. Si ritiene, di conseguenza, che l’assegno per il nucleo familiare spetti anche nel periodo di congedo parentale dove non è dovuta l’indennità Inps.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©