di Beniamino Gallo

La domanda

Si richiede se una azienda artigiana con attività (codice ateco 433202) di posa in opera di infissi, serramenti (inquadrata nel settore contributivo Inps edilizia) che assume un dipendente possa applicare il CCNL artigiani metalmeccanici in quanto l'attività rientra nella sfera di applicazione dello stesso.

La posa in opera di infissi non è contemplata dal campo di applicazione del CCNL Artigiani metalmeccanici che include nella sua sfera di applicazione, tra le attività connesse alle costruzioni edili, solo la realizzazione di impianti tecnologici (riscaldamento, impianti elettrici e telefonici, domotica, ecc.). La posa di infissi rientra invece nel concetto di attività di finitura degli edifici. L’ISTAT infatti cataloga l’attività: 43.32.02 - Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili • installazione di porte (escluse quelle automatiche e girevoli e i cancelli automatici), finestre, intelaiature di porte e finestre in legno o in altri materiali • installazione di cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili • completamenti di interni come controsoffitti, pareti mobili eccetera nella classe 43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI. L’unico inquadramento previdenziale ammesso per tale attività è pertanto quello edile (CSC 11304 per il settore industria; 41304 per le aziende artigiane). Riguardo all’obbligo di applicazione di uno specifico CCNL, si evidenzia che non sussiste un obbligo legislativo di applicazione di uno specifico CCNL. Il datore di lavoro può applicare anche un CCNL diverso da quello del settore nel quale opera, purché sia migliorativo. E’ necessario però evidenziare che per le aziende inquadrate dall’Inps nel settore edilizia vigono regole particolari sulla determinazione dell’imponibile previdenziale (cd. contribuzione virtuale) che si basano sull’applicazione del CCNL edilizia, inoltre anche per il riconoscimento delle agevolazioni contributive per assunzioni agevolate è richiesta l’applicazione integrale del CCNL stipulato dalla OO.SS. maggiormente rappresentative nel settore nel quale opera l’azienda; un contratto diverso si può applicare purché non peggiorativo (al riguardo si veda la circolare INL n. 7 del 6.5.2019).

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