Contratto in sostituzione di maternità
Gli articoli 4, D.Lgs. n. 151/2001 e 19, D.Lgs. n. 81/2015 consentono l’assunzione a termine di lavoratori in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per maternità/paternità. Nel caso prospettato bisogna verificare come è stata formulata la data o il momento dove cesserà il contratto a tempo determinato della lavoratrice B (data fissa oppure per relationem con tutte le criticità in seguito alle modifiche operate dal cosiddetto decreto dignità). In ogni caso la stessa ha diritto ad assentarsi e a fruire del periodo di maternità secondo le regole ordinarie del D.Lgs. 151/2001 e il suo contratto di lavoro terminerà alla data o verificarsi dell’evento stabilito. Anche nel caso della lavoratrice C (che sostituisce B) è necessario verificare come è stata formulata la data o il momento dove cesserà il suo contratto a tempo determinato. Non necessariamente deve coincidere con il rientro di A se è stato stipulato per sostituire la lavoratrice B. Per quanto riguarda la riduzione contributiva la norma richiede che l’assunzione avviene con personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Stante la genericità della formulazione si ritiene possibile fruire dell’agevolazione anche per la lavoratrice C perché in ogni caso la stessa sostituisce una lavoratrice assente per maternità (a condizione che l’orario di lavoro di lavoro coincide o sia inferiore - condizioni richieste da Inps e Ministero del lavoro).