L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto in sostituzione di maternità

di Josef Tschoell

La domanda

Un'azienda con un organico di due dipendenti, ha assunto una lavoratrice (B) in sostituzione di una dipendente in maternità (A), con un contratto in sostituzione di maternità, beneficiando delle agevolazioni Inps pari al 50% dei contributi. Anche la dipendente (B) si assenta per maternità obbligatoria. Il contratto con la lavoratrice B cessa con il rientro al lavoro della dipendente A o può cessare prima del suo rientro data la nuova maternità? Nel caso in cui si assuma una nuova lav. C in sostituzione di maternità di B, il contratto per entrambe cessa con il rientro di A al lavoro? Sono sempre possibili agevolazioni Inps per il datore anche per il secondo contratto in sostituzione di maternità stipulato con C? grazie

Gli articoli 4, D.Lgs. n. 151/2001 e 19, D.Lgs. n. 81/2015 consentono l’assunzione a termine di lavoratori in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per maternità/paternità. Nel caso prospettato bisogna verificare come è stata formulata la data o il momento dove cesserà il contratto a tempo determinato della lavoratrice B (data fissa oppure per relationem con tutte le criticità in seguito alle modifiche operate dal cosiddetto decreto dignità). In ogni caso la stessa ha diritto ad assentarsi e a fruire del periodo di maternità secondo le regole ordinarie del D.Lgs. 151/2001 e il suo contratto di lavoro terminerà alla data o verificarsi dell’evento stabilito. Anche nel caso della lavoratrice C (che sostituisce B) è necessario verificare come è stata formulata la data o il momento dove cesserà il suo contratto a tempo determinato. Non necessariamente deve coincidere con il rientro di A se è stato stipulato per sostituire la lavoratrice B. Per quanto riguarda la riduzione contributiva la norma richiede che l’assunzione avviene con personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Stante la genericità della formulazione si ritiene possibile fruire dell’agevolazione anche per la lavoratrice C perché in ogni caso la stessa sostituisce una lavoratrice assente per maternità (a condizione che l’orario di lavoro di lavoro coincide o sia inferiore - condizioni richieste da Inps e Ministero del lavoro).

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