Lavoratore distaccato in Gran Bretagna
Nel caso di distacco trasnazionale genuino è possibile derogare al principio di territorialità dell'obbligo contributivo consentendo al lavoratore dipendente di continuare a versare i propri contributi esclusivamente nello Stato di provenienza (a condizione che la durata prevedibile del distacco non sia superiore a 24 mesi e che il lavoratore distaccato non operi presso la distaccataria in sostituzione di un’altra persona). E’ necessario il possesso del formulario A1. Nel corso del periodo di distacco i contributi debbono essere determinati e versati in Italia sulla base delle retribuzioni effettive, ivi incluso quanto eventualmente corrisposto dal distaccatario (vedi anche Cass 17646/2016). Sul piano fiscale, attesa la residenza fiscale del lavoratore in Italia, si ritiene applicabile il regime di cui all’articolo 51 co.8-bis del TUIR al verificarsi delle specifiche condizioni ivi previste (in breve: sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, prestazione resa all'estero con esclusività e continuità, soggiorno all'estero superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi, stipula di uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero, collocazione del dipendente in uno speciale ruolo estero).