Regime forfettario e pensione anticipata ordinaria
L’art. 1, comma 57, lettera d)-bis, della legge n. 190 del 2014, aggiornato dall’art. 1-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge del 11 febbraio 2019, n. 12, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, aesclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Come indicato nella relazione illustrativa, la nuova causa ostativa contenuta nella lettera d-bis) risponde alla ratio legis di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza. In argomento, con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, è stato chiarito che, con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, del TUIR, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge. Pertanto, qualora il pensionamento fosse intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative). Così si è espressa l’Agenzia Entrate nella Risposta ad interpello n. 161 del 27 maggio 2019 in un caso analogo a quello rappresentanto. Pertanto, il richiedente potrà verificare se siano soddisfatte le condizioni poste dall’Agenzia nell’interpello sopra specificato, nel qual caso non decadrà dal regime forfettario di cui trattasi.