Trasferta, metalmeccanici artigianato
Per il c.c.n.l. in analisi la trasferta viene disciplinata dall’articolo 30. In particolare, per quanto di interesse qui, il suddetto articolo stabilisce che “Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro, relative al pernottamento ed ai pasti. Per tale motivo, detta indennità non ha carattere retributivo”. La misura di tale indennità è pari attualmente a 35,00 euro; contrattualmente tale indennità è riferita a due pasti ed al pernottamento, incombenze che non sembrano ravvisarsi nel caso in analisi. Contrattualmente non sussisterebbe, pertanto, l’obbligo di attribuire un determinato importo minimo a titolo di trasferta. L’azienda, unilateralmente o sulla base di accordi di secondo livello, potrà riconoscere comunque ai dipendenti trattamenti migliorativi rispetto a quello stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, tuttavia tali trattamenti di favore non potranno incidere su quello che è il trattamento sotto il profilo fiscale. Secondo quest’ultimo, la soglia di esenzione richiamata dal lettore, ossia euro 30,99 al giorno, si riferisce alla trasferta ove vi sia il rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonché nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente (dal datore di lavoro). Nel caso in analisi sembra di capire che i dipendenti non si fanno carico né delle spese di alloggio né del vitto, pertanto si ritiene che la soglia di esenzione pari ad euro 30,99 non sia applicabile ad esso.