Compensi a membri c.d.a. residenti all'estero
Sotto il profilo fiscale l’art. 23, comma 2, lett. b), Tuir dispone che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti […] i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i compensi corrisposti agli amministratori rientrano in questa categoria). Più in particolare l’art. 24, co. 1–ter, del D.P.R. 600/1973 dispone che sulla parte imponibile dei redditi di di cui sopra (articolo 50, co. 1, lett. c-bis), TUIR) corrisposti a soggetti non residenti, debba essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%. Tale regola di carattere generale deve essere valutata in relazione alla esistenza di eventuali convenzioni esistenti con gli Stati indicati (Lussemburgo e Belgio) contro le doppie imposizioni. Le convenzioni attualmente in vigore (per il Belgio legge 03 aprile 1989, n.148, da ultimo modificata con Protocollo aggiuntivo ratificato con legge 6/2013; per il Lussemburgo legge 747/1982 da ultimo mofificata con Protocollo aggiuntivo ratificato con legge 150/2014) si ispirano al modello OCSE 2017, in particolare all’articolo 16 per la fattispecie che interessa. Secondo tale ultima disposizione (“Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State”). In sostanza il compenso dell’amministratore è normalmente imponibile fiscalmente nello Stato in cui ha la residenza la società che lo eroga ma può essere tassato anche nello Stato di residenza del soggetto che lo percepisce (quindi può essere tassato in entrambe i Paesi a fronte di un credito o esenzione previsto dal Paese di residenza a favore dell’amministratore). Sotto il profilo contributivo è corretto il richiamo contenuto nel quesito alla circolare Inps 164/2004 secondo cui i redditi in esame “devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano” sempreché non vi sia “una diversa disciplina convenzionale tra lo Stato Italiano e lo Stato estero”. Ma, come si è visto, le Convenzioni attualmente in vigore con Belgio e Lussemburgo non sono ostative alla applicazione della regola generale dianzi esposta.
Welfare aziendale e welfare pubblico non riscosso
di Roberto Vinciarelli
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