L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Permessi legge 104 per handicap grave del figlio

di Josef Tschoell

La domanda

Una coppia sposata ha in affido assistenziale un bambino di 10 anni al quale è stato accertato l’handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3 L.104/92) dalla Commissione medica ASL competente. Il padre affidatario (lavoratore presso ULSS7), dunque, ha fatto richiesta della L.104/92 e gli è stata concessa. Trattandosi di bambino con handicap grave è forse possibile derogare alla regola generale del “referente unico” permettendo quindi l’uso alternato, nello stesso mese, dei permessi della L.104/92 anche alla madre affidataria? (Interpello del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 24/2011). Se ciò fosse possibile, la madre affidataria deve fare una nuova richiesta a nome suo o può utilizzare quella del marito?

Nella risposta a interpello citata il Ministero del lavoro osserva che laddove il legislatore ha voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l'assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso, ricordato anche dall'Inps, dei genitori rispetto ai figli disabili. In effetti l’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 dispone espressamente che “Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.” Di conseguenza si dovrà presentare apposita domanda all’Inps specificando il possesso dei requisiti.

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