Il contratto a termine per le stesse mansioni a distanza di anni è comunque un rinnovo
La riassunzione dello stesso lavoratore a termine (con un secondo, un terzo, un quarto contratto e così via) configura sempre un rinnovo. Se la prestazione è stata resa per 9 mesi, i residui sono 15 (salvo deroga più favorevole del contratto collettivo), va indicata la causale e va versato l’aumento di 0,5 punti percentuali. Nel secondo caso, mai analizzato dal Ministero o dai giudici, deve ritenersi che comunque la nuova assunzione a termine configuri un rinnovo, dato che il rapporto a tempo indeterminato, poi cessato per dimissioni, era stato originariamente costituito a tempo determinato.
Impatriati: regime transitorio
di Marcello Ascenzi
Welfare aziendale e welfare pubblico non riscosso
di Roberto Vinciarelli
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