Risoluzione consensuale in sede protetta senza Naspi
È pacifico che l’accesso alla Naspi, in quanto indennità di disoccupazione, sia permesso in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente, avendone i requisiti, venga a perdere involontariamente la propria occupazione. Il caso prospettato dal lettore attiene a un accordo di risoluzione consensuale sottoscritto in sede protetta. Questa fattispecie è del tutto diversa dalla circostanza prevista dall’articolo 7, comma 7, della legge 604/1966 nella versione modificata dalla legge 92/2012, secondo la quale «se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi)». Questa risoluzione consensuale è infatti quella prevista all’interno di una procedura di licenziamento individuale regolamentata da tale norma. Ne deriva che, nel caso prospettato, il dipendente non può ottenere il pagamento della Naspi per mancanza del presupposto base costituito dalla perdita involontaria del proprio posto di lavoro.