Chi è escluso dagli adempimenti previsti per i lavoratori italiani inviati all’estero
Il Dlgs 136/2016 (attuativo della direttiva 2014/67/UE) prevede espressamente che siano destinatarie delle disposizioni in esso contenute le imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Ue, comprese le Agenzie di somministrazione che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia lavoratori in favore di un’altra impresa (anche dello stesso gruppo) o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che, durante il periodo di distacco, continui ad esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato, da intendersi, secondo la circolare Inl 1/2017, il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. Ne consegue che il Dlgs 136/2016 non potrà essere applicato al caso indicato nel quesito dato che è un’azienda italiana che invia all’estero un lavoratore. In ogni caso non troverà applicazione nemmeno la normativa analoga in vigore nel Paese di destinazione (anch’essa attuativa della direttiva 2014/67/UE) poiché la sua applicazione presuppone l’espletamento di una prestazione di servizi comportante lo svolgimento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato sul territorio dell’altro Stato membro. In conclusione, l’invio all’estero del lavoratore per accompagnare gruppi turistici in gita oppure l’invio all’estero dei lavoratori per presentare ai clienti i prodotti, non possono rientrare nella definizione di prestazione di servizi come sopra evidenziata.