L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Modifica orario di lavoro

di Marrucci Mauro

La domanda

Un lavoratore al quale si applica il ccnl Studi Professionali svolge da sempre l'orario 8:00 - 16:00, con pausa pranzo di 10 minuti retribuita, ma non lavorata.Esigenze organizzative richiedono di variare l'orario di ufficio, con presenza in ufficio fino alle 17. L'orario proposto sarebbe 8:00-12:30 e 13:00-16:30, tranne a rotazione, un giorno a settimana, con ingresso alle 8:30 ed uscita alle 17:00 (pausa pranzo 12:30 -13).Le dipendenti si sono opposte perchè hanno sempre avuto una pausa pranzo retribuita di 10 minuti e perchè esigenze personali/familiari non permettono loro di fermarsi oltre le ore 16. Il loro rifiuto è legittimo? Nulla può fare il Datore per variare orario di lavoro?

Sotto un profilo di carattere generale, l’organizzazione del lavoro è patrimonio del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 Cost. Questo significa che il soggetto datoriale, proprio in ragione delle esigenze della propria impresa o, come nel caso che ci occupa, del proprio studio professionale, è libero di organizzarsi come meglio ritiene opportuno tenute in considerazione le esigenze del mercato. Sotto una diversa prospettiva, per effetto del contratto di lavoro subordinato, il lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro le proprie energie – dietro una retribuzione – affinché egli le utilizzi appunto nella propria organizzazione. Il soggetto datoriale detiene quindi il potere organizzativo e direttivo, da cui discende non in ultimo, il potere disciplinare. Di contro, il lavoratore si deve conformare alle direttive datoriali operando secondo i principi della correttezza e della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) oltre che a quelli di diligenza e fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.). Da questo quadro emerge che il datore di lavoro può legittimamente modificare l’orario di lavoro per il personale assunto a tempo indeterminato. Ad altra soluzione si perverrebbe per i lavoratori part-time che possono non aderire alla modificazione della collocazione dell’orario di lavoro. I lavoratori a tempo indeterminato, nel caso proposto dal lettore, non possono quindi rifiutarsi di aderire alla richiesta datoriale relativa ad una nuova organizzazione che impone una diversa collocazione dell’orario di lavoro. Per mero tuziorismo, nella fattispecie i lavoratori avrebbero tuttavia diritto al mantenimento del trattamento di miglior favore derivante dalla pausa di 10 minuti loro concessa reiteratamente nel tempo e divenuta quindi diritto acquisito.

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