Soci lavoratori
Ai sensi dell’articolo 4, co. 7, del TU Dpr 1124/1965, i soci di qualsiasi tipo di società , quindi anche di quella citata nel quesito, sono soggetti alla assicurazione INAIL ove svolgano un’attività lavorativa, manuale o non manuale, in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità. Il rapporto del socio nei confronti della società viene qualificato in termini di “dipendenza funzionale”. Tale espressione deve intendersi nel senso che non si richiede che tra i soci esercenti attività manuale protetta in favore della società e la società medesima debba intercorrere un rapporto di subordinazione vero e proprio (normalmente condizione per la sussistenza dell’obbligo assicurativo), ma vuole significare lo svolgimento di un’attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti. Non riveste importanza, a questo scopo, né la natura, di capitali o di persone, della società in favore della quale l’attività viene svolta, né che i soci, per l’attività manuale prestata, ricevano un compenso, essendo questo già costituito dalla partecipazione agli utili (nota INAIL 27 febbraio 2015, prot. n. 1501). Anche lo stesso amministratore unico socio di società che svolge un’attività manuale protetta, si trova in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società e deve essere assicurato. Pertanto la risposta al quesito è positiva se i soci svolgono manualmente, in favore della società, una delle attività protette ai sensi dell’art. 1 del citato DPR 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società ed all’interno dell’organizzazione sociale.