Successione di intermittenti e contratti a termine
Al netto di eventuali accordi collettivi, anche aziendali, vigenti che definiscono la stagionalità e il possibile ricorso al contratto di lavoro a chiamata, e premesso che il quesito (salvo errori nella formulazione) pare far riferimento ad assunzioni alternate nel tempo dal 2019 al 2020, i principi fondamentali su cui riflettere sono i seguenti: a) ogni rinnovo, cioè ulteriore assunzione con contratto a tempo determinato vero e proprio (salvo che non si tratti di attività stagionali), richiede il rispetto dello stop and go e l’indicazione della causale (nonché il versamento del contributo addizionale dell’1,4% e della maggiorazione di 0,5 punti percentuali se non si tratta di attività stagionale definita come tale dal DPR n. 1525/1963); b) l’alternanza, senza soluzione di continuità, di contratti a termine e di lavoro intermittente è ad alto rischio di “conversione” in base alle indicazioni del Ministero, in quanto potrebbe costituire un’assunzione in frode alla legge, per la violazione delle pause intermedie; c) sui contratti intermittenti con “scadenza” – per i quali non è richiesta l’indicazione di alcuna causale - è dovuto il contributo addizionale dell’1,4% (la questione è controversa quanto alla maggiorazione di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo e si attende un chiarimento ufficiale).