Trattamento normativo e retributivo
In via generale il datore di lavoro deve applicare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali a cui risulta iscritto o a cui ha dato esplicita o implicita adesione (si vedano le sentenze della Corte di Cassazione n. 26742/2016, n. 16340/2009 e n. 12352/2003). Se il datore di lavoro non aderisce ad alcuna associazione datoriale, allora può scegliere di applicare qualsiasi contratto collettivo, anche se normalmente la scelta tiene conto dell’attività effettivamente esercitata (art. 2070 c.c.). Invece ai fini del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali occorre far riferimento alla classificazione effettuata dall’Inps (ATECO 2007), che generalmente avviene sulla base dell’autocertificazione dell’attività dichiarata. In sostanza, anche se l’azienda ha ricevuto un determinato inquadramento ai fini previdenziali, può applicare un diverso c.c.n.l. Nel caso in esame pertanto l’azienda, essendo iscritta all’associazione artigiani, può continuare ad applicare il relativo c.c.n.l. .