Aspettativa non retribuita per malattia
Con l’art. 25, D.lgs. n. 151/2015 è stata introdotta l’esenzione dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati. In seguito le relative causali sono state individuate dal D.M. 11.01.2016. Ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con: • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria; • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. Si ritiene che fuori da questi casi non sia consentito l’esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità perché l’art. 5, D.L. n. 463/1983 non contiene altre esclusioni.