L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Dimissioni dopo parto e decesso del bambino

di Josef Tschoell

La domanda

Dopo qualche ora dal parto, avviene il decesso del bambino. La lavoratrice madre sta fruendo dei tre mesi di maternità, ma vorrebbe dimettersi. La lavoratrice deve convalidare le dimissioni presso l'ITL? La lavoratrice ha diritto all'indennità di preavviso oppure deve svolgerlo? La lavoratrice ha diritto a percepire la NASPI?

L’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. Nel caso oggetto del quesito la lavoratrice non si trova più in gravidanza e il bambino, purtroppo, non è più in vita. Si ritiene, di conseguenza, che la lavoratrice non sia anche obbligata alla convalida delle dimissioni da parte dell’Ispettorato. Sulla spettanza delle indennità di preavviso e di disoccupazione (Naspi) sempre l’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 prevede che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. L’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal capo III (Congedo di maternità), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. A sua volta l’art. 16, D.Lgs. n. 151/2001 vieta di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto. Si ritiene, allora, che alla lavoratrice siano dovute le indennità per il caso di licenziamento, se la stessa si dimette entro i tre mesi dopo il parto che è anche il periodo di tutela previsto dalla norma (art. 16). Il parto si è senz’altro verificato, ma non è richiesto poi anche che il bambino debba essere ancora in vita.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©