Marca da bollo su cedolino amministratore
Nella Risoluzione 36/2002 la Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quietanze a fronte di compensi corrisposti ai lavoratori per le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (quindi anche a fronte di compensi erogati agli amministratori) sono soggette all'imposta di bollo nella misura fissa di euro 2 (due) ai sensi dell'allegato Tabella 13/A al DPR 642 del 1972. Sempre secondo le istruzioni delle Entrate non è sufficiente l'assimilazione di tali compensi ai redditi di lavoro dipendente per superare la formulazione letterale dell'articolo 26 della predetta Tabella, che esenta dall'imposta di bollo le "quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato". Pertanto se il cedolino (o altra ricevuta) è rilasciato “per quietanza” sconta la applicazione della marca da bollo, viceversa se il cedolino è semplicemente consegnato all’amministratore. Si ricorda peraltro che, al fine di evitare comportamenti elusivi da parte dei datori di lavoro, la legge di Bilancio per il 2018 ha sancito, dal 1 luglio dello stesso anno, il principio della corresponsione della retribuzione al lavoratore con modalità tracciabili, escluso qualsiasi utilizzo del contante. Pertanto, in via generale, non è necessaria una “quietanza” a fronte dei compensi erogati.