L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Permessi studio 150 ore triennio

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Si chiede parere relativamente alla possibilità di usufruire del monte ore di 150 nel triennio per lo svolgimento del tirocinio universitario (di 150 ore) previsto al fine del conseguimento dei crediti necessari al conseguimento della laurea, per una impiegata assunta a tempo indeterminato con contratto Studi professionali, lavoratrice iscritta a laurea triennale non ha mai usufruito di permessi studio

I lavoratori studenti che siano iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abilitate al rilascio di titoli di studio legali, godono, ai sensi dell’articolo 10 della legge 300/1970, di tutele peculiari circa la fruizione di permessi. Il CCNL studi professionali Consilp prevede per i lavoratori studenti, anche frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di laurea, laurea specialistica, diplomi di specializzazione universitari e master universitari nonché dottorati di ricerca, la possibilità di ottenere una serie di agevolazioni (articolo 92): concordare un orario di lavoro che agevoli la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria nonché considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami. Tali lavoratori potranno fruire di permessi retribuiti per le finalità di studio indicate nella misura massima individuale pari a 40 ore annue. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per l’esercizio del diritto di studio non potranno superare il 10% degli addetti occupati nell’azienda, con un minimo di una unità. Il CCNL indicato richiama inoltre esplicitamente la applicabilità degli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 2000 in base ai quali il lavoratore che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità presso la azienda può chiedere un congedo per la formazione non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa (durante tale periodo il lavoratore conserva il posto ma non ha diritto alla retribuzione). Pertanto la risposta al quesito è positiva nei limiti indicati.

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