Permessi studio 150 ore triennio
I lavoratori studenti che siano iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abilitate al rilascio di titoli di studio legali, godono, ai sensi dell’articolo 10 della legge 300/1970, di tutele peculiari circa la fruizione di permessi. Il CCNL studi professionali Consilp prevede per i lavoratori studenti, anche frequentanti corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di laurea, laurea specialistica, diplomi di specializzazione universitari e master universitari nonché dottorati di ricerca, la possibilità di ottenere una serie di agevolazioni (articolo 92): concordare un orario di lavoro che agevoli la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria nonché considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami. Tali lavoratori potranno fruire di permessi retribuiti per le finalità di studio indicate nella misura massima individuale pari a 40 ore annue. I lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi per l’esercizio del diritto di studio non potranno superare il 10% degli addetti occupati nell’azienda, con un minimo di una unità. Il CCNL indicato richiama inoltre esplicitamente la applicabilità degli artt. 5 e 6 della legge n. 53 del 2000 in base ai quali il lavoratore che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità presso la azienda può chiedere un congedo per la formazione non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa (durante tale periodo il lavoratore conserva il posto ma non ha diritto alla retribuzione). Pertanto la risposta al quesito è positiva nei limiti indicati.