L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Anticipazione NASPI per socio srl

di Marrucci Mauro

La domanda

Due ragazzi hanno costituito una SRL (non coperativa) con quote sociali 51% e 49%. Vogliono fare richiesta di anticipazione della Naspi che stanno percependo. Il socio di maggioranza, anche amministratore, riceverà compenso (svolgerà attività lavorativa) e verrà anche iscritto alla gestione commercianti (società rientrante nella gestione commercio). Il socio di minoranza verrà assunto come dipendente. E' possibile ricevere l'anticipazione per entrambi? In particolare il secondo socio ha problemi essendo di minoranza al 49%?

L’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, prevede che il lavoratore disoccupato può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento NASpI che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Con la circolare n. 174/2017, l’INPS ha precisato, tra l’altro, che l’anticipazione dell’indennità può essere concessa anche per la costituzione o l’ingresso in società di capitali (S.r.l) a condizione che il singolo socio – per cui essa è corrisposta vi operi direttamente quale lavoratore autonomo. Secondo la prospettazione dell’INPS infatti resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale, conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità. Tale interpretazione fa seguito a quella già resa dall’INPS con la circolare n. 145/2013 secondo la quale per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti. Sulla base di questi presupposti sembra di poter affermare che, nel caso prospettato dal lettore, l’anticipazione spetti unicamente per il socio titolare del 51% delle quote, non tanto per effetto della posizione maggioritaria, quanto per l’unica circostanza secondo la quale egli lavora direttamente all’interno della società in posizione autonoma, tanto che viene iscritto alla gestione Ivs commercianti. L’altro socio, essendo dipendente della società, assume la veste di “socio di capitali” e non sembra avere diritto all’anticipazione sulla base delle prospettazioni interpretative diramate dall’INPS.

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