Fruizione congedo matrimoniale
La Corte di Cassazione (n. 9150/2012) ha ritenuto che in assenza di una disciplina contrattuale il congedo matrimoniale spetta a partire da un periodo connesso in senso temporale con la data delle nozze e non necessariamente dal giorno del matrimonio. Ovviamente il riferimento a un “periodo connesso in senso temporale con la data delle nozze” lascia aperte soluzioni interpretative diverse. In ogni caso, si ritiene, che il congedo dovrà essere fruito entro un termine massimo di due – tre settimane, salvo diverso accordo con il datore di lavoro.