Assunzione sedicenne cinese
Il Ministero del lavoro ha chiarito tempo fa nella circ. n. 40/2004 che con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l'articolo 2 del Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale. I chiarimenti forniti dal Ministero ancora con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 276/2003 sono tuttora attuali anche con la disciplina del D.Lgs. n. 81/2015. Problematica è la situazione del giovane se non ha compiuto i 10 anni di scuola dell’obbligo e abbia meno di 16 anni. Infatti, l’articolo 1, comma 622, L. n. 206/2006 dispone che “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.” Sebbene sulla questione non ci siano ancora uniformità di vedute, si ritiene, che qualora il giovane abbia compiuto i sedici anni e stipuli un contratto di apprendistato di primo livello possa lavorare perché nel contempo è anche obbligato a frequentare la scuola professionale, adempiendo all’obbligo scolastico.