L'esperto rispondePrevidenza

Prescrizione contributi Inps

di SilvanoI mbriaci

La domanda

In caso di primo accesso ispettivo da parte dell'Inps risalente a gennaio 2018 con possibile chiusura a gennaio 2020 chiedo da che data decorrono i 5 anni per il recupero dei contributi da parte dell'Inps stesso?

In tema di rapporti tra prescrizione dei contributi previdenziali (art. 3, commi 9 e 10 l. n. 335/1995) e verbale di accertamento ispettivo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della cassazione, il verbale ispettivo, quale atto comunque proveniente dall’amministrazione creditrice, non costituisce di per sé atto interruttivo, dovendo contenere a tal fine alcuni requisiti specifici idonei a tal fine (Cass. 2 ottobre 2018, n. 23882). In particolare, sono ritenuti necessari per provocare l’effetto interruttivo, la sottoscrizione del verbale da parte del datore di lavoro – se presente, e, soprattutto, l’indicazione della volontà di recuperare le somme dovute per il periodo di paga indicato. La descrizione e la quantificazione del debito contributivo oggetto di recupero costituiscono quindi gli elementi idonei a qualificare il verbale come atto interruttivo. Con riferimento al quesito, l’effetto interruttivo si produce con l’avvenuta ricezione o comunicazione brevi manu del verbale ispettivo. Secondo quanto affermato da Cass. n. 10674/2012, la data di visita degli ispettori può considerarsi come data della interruzione della prescrizione – e salvezza dei diritti di credito posizionati nel quinquennio precedente- solo ove nel verbale si indichi l'ammontare dei contributi riscontrati come dovuti ed il verbale medesimo sia stato comunque consegnato o comunicato all'obbligato (deve essere data apposita attestazione dell’avvenuta consegna); altrimenti la data dell'interruzione è quella della normale spedizione del verbale medesimo con l'indicazione della contribuzione richiesta, secondo le regole della comunicazione degli atti a mezzo servizio postale (peraltro, attualmente la comunicazione del verbale avviene nella maggior parte dei casi attraverso PEC). Nel quinquennio a ritroso devono essere considerate tutte le scadenze del versamento della contribuzione che ricadono nel periodo. Con riferimento alla quantificazione del credito, la giurisprudenza non è sempre stata orientata verso questa indicazione così specifica. Infatti, in alcuni casi, la notifica del verbale ispettivo è stata ritenuta idonea ad interrompere il termine prescrizionale anche in anche in assenza di una specifica quantificazione del credito (cfr. ad es. Corte di Cassazione, sez. lavoro, 6 luglio 2017, n. 16676), sulla base dei principi generali in materia di costituzione in mora del debitore secondo il codice civile. Il verbale ispettivo, sotto questo profilo, costituisce atto stragiudiziale di costituzione in mora, per la cui efficacia occorre che sia portato a conoscenza del debitore (deve giungere al suo indirizzo). E’ sufficiente, perché l’atto di costituzione in mora possa essere definito tale, che emerga in modo chiaro la volontà del titolare del diritto di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese, senza la necessità che siano usate formule specifiche o che sia determinato analiticamente l’importo del credito. Purché nell’atto siano portati a conoscenza del debitore tutti gli elementi che consentono una ricostruzione del valore della pretesa, oltre che della sua fondatezza; e, in ambito contributivo, tale circostanza si desume sostanzialmente dal rinvio alla legislazione vigente in materia e ai criteri di calcolo del quantum in essa contenuti. Il punto di incontro tra le due diverse impostazioni probabilmente sta proprio nella necessità che comunque l’atto, a maggior tutela del contribuente, contenga al suo interno tutti gli elementi che consentano in modo anche non automatico, la ricostruzione della pretesa creditoria e la sua quantificazione, mediante il rinvio a norme di legge specificamente individuate. A dire il vero, nel caso di accertamenti ispettivi in materia contributiva, la quantificazione delle somme è ormai un dato acquisito. Il problema semmai si pone in presenza di atti che, per quanto riguarda soprattutto il calcolo delle sanzioni civili collegate all’inadempimento contributivo, non contengano un espresso sviluppo del calcolo stesso, ma semplicemente il rimando ai criteri contenuti nella normativa comunque specificamente indicata. Come talvolta accade per esempio nel caso di accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate, che per giurisprudenza costante, ha efficacia di atto interruttivo anche per quanto riguarda l’obbligo contributivo connesso all'accertamento del maggior reddito (cfr. Cass. n. 4388/2018; art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973)

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