Congedo disabilità grave
L’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 rinvia alla L. n. 53/2000. Quest’ultima prevede che durante tale periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Di conseguenza il lavoratore non ha diritto alla retribuzione differita.