Congedo parentale in periodi frazionati
Ai sensi del mess. Inps n. 28379 del 25 ottobre 2006 “Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia , riprendendo quindi l’attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale. Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv.).” Nel caso di specie il sabato e la domenica intercorrenti tra la seconda e terza settimana di lavoro vanno computati nel congedo parentale in quanto si collocano all’interno di un periodo ininterrotto di congedo (venerdì della seconda settimana in congedo; lunedì della terza settimana in congedo).
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