di Rozza Alberto

La domanda

Nel caso di trasferta di oltre 50 km dall'abituale sede di lavoro con straordinario da parte di un dipendente comunale operaio con mansione di ausiliario, si ha diritto all'indennità di trasferta oltre allo straordinario?

L’indennità di trasferta e la retribuzione per lavoro straordinario hanno natura diversa poiché la prima è diretta a ristorare il disagio del lavoratore a cui viene chiesto di prestare l’attività lavorativa in un luogo differente da quello in cui normalmente opera, mentre la seconda è diretta a compensare le ore di lavoro svolte in più rispetto all’orario normale previsto contrattualmente. Per quanto riguarda le ore viaggio, secondo l’orientamento applicativo dell’ARAN RAL 010 (confermato anche dal RAL 011): - sono utili al fine di stabilire la durata complessiva della trasferta e corrispondere la relativa indennità; - sono computate nel normale orario di lavoro, nel senso che non devono essere recuperate (un dipendente inviato in trasferta in una giornata in cui è tenuto a lavorare dalle 8 alle 14, che parta alle 8 e rientri alle 14, impiegando due ore di viaggio tra andata e ritorno, non deve recuperare due ore di lavoro); - non possono essere considerate attività lavorativa e quindi non sono utili al fine dello straordinario (fatta eccezione per gli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e la custodia del mezzo).

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