Indennità di trasferta
L’indennità di trasferta e la retribuzione per lavoro straordinario hanno natura diversa poiché la prima è diretta a ristorare il disagio del lavoratore a cui viene chiesto di prestare l’attività lavorativa in un luogo differente da quello in cui normalmente opera, mentre la seconda è diretta a compensare le ore di lavoro svolte in più rispetto all’orario normale previsto contrattualmente. Per quanto riguarda le ore viaggio, secondo l’orientamento applicativo dell’ARAN RAL 010 (confermato anche dal RAL 011): - sono utili al fine di stabilire la durata complessiva della trasferta e corrispondere la relativa indennità; - sono computate nel normale orario di lavoro, nel senso che non devono essere recuperate (un dipendente inviato in trasferta in una giornata in cui è tenuto a lavorare dalle 8 alle 14, che parta alle 8 e rientri alle 14, impiegando due ore di viaggio tra andata e ritorno, non deve recuperare due ore di lavoro); - non possono essere considerate attività lavorativa e quindi non sono utili al fine dello straordinario (fatta eccezione per gli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e la custodia del mezzo).