di Rossella Quintavalle

La domanda

Si può stabilire un periodo di preavviso più lungo rispetto a quello previsto dal CCNL?

Il codice civile, all’art. 2118, prevede che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. Il codice civile dunque demanda alla contrattazione collettiva la fissazione della durata del preavviso che di norma è differente a secondo della qualifica dei lavoratori, del livello e dell’anzianità. Ciò non toglie che il datore di lavoro e il lavoratore si possano accordare per un periodo più lungo (patto di prolungamento) attraverso una clausola derogatoria di quanto disciplinato dal CCNL, in genere utilizzato in ambito di livelli impiegatizi elevati e per i quali sia più difficoltosa la ricerca di una sostituzione. In tal caso, come anche affermato dalla Cassazione con sentenza n. 19080/2018, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l’attribuzione di un beneficio economico e di carriera.

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