Proroga contratto collettivo di lavoro scaduto
In materia di contratti collettivi non è applicabile il principio della ultrattività di cui all’articolo 2074 co. 1 del codice civile, in base al quale il contratto collettivo continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza. Tale norma, infatti, era espressamente prevista per i vecchi contratti collettivi corporativi e non può essere applicata (giurisprudenza costante) agli odierni contratti collettivi. Pertanto alla scadenza di un contratto collettivo, in mancanza di altro contratto che vi succeda temporalmente, si crea una sorte di vuoto normativo ed i relativi rapporti di lavoro sono regolati soltanto dalla legge (per es. Cass., 7 ottobre 2010, n. 20785), salvo che le parti abbiano inteso, anche solo per facta concludentia, proseguire l'applicazione delle norme precedenti (Cass 20784/2010). Fa eccezione solo la parte retributiva (che non è fissata dalla legge) per la quale la giurisprudenza riconosce la ultrattività (quindi sarebbe illecita una riduzione della retribuzione allo scadere del contratto collettivo). A tale stato di cose solitamente si pone rimedio nelle previsioni dello stesso contratto inserendo delle clausole di ultrattività, le quali dispongono la permanenza nel tempo del contratto anche dopo la scadenza, fino alla approvazione di un nuovo contratto collettivo. Al di fuori delle ipotesi sopra delineate (prosecuzione per facta concludentia o clausole di ultrattività) non vi è continuazione degli effetti del contratto oltre la scadenza.