L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Regime contributivo agevolato forfettari

di Salvatore Servidio

La domanda

Il contribuente in regime forfettario che fruisce del regime contributivo agevolato di cui all'art. 1, commi da 77 a 84, L. 23/12/2014 n. 190, laddove perda i requisiti e torni al regime ordinario perde anche la possibilità di aderire all'agevolazione contributiva. Il quesito che poniamo è il seguente: il contribuente che fuoriesca dal regime forfettario e nell'anno successivo vi rientri, può optare di nuovo per il regime contributivo agevolato o gli è precluso?

Nel rispondere al quesito prospettato, è mia opinione che alla domanda si possa dare esito positovo. Infatti, a parte la modifica della disciplina del regime forfettario stabilite dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 692), si rileva che la Circolare 9 del 2019 effettua alcune considerazioni relativamente al transito da un regime fiscale all’altro (es. semplificato e forfettario), sia esso per opzione del contribuente, o dovuto a seguito delle intervenute variazioni normative. Entrambi i regimi contabili sono regimi “naturali”, ciò significa che non è necessario effettuare nessuna opzione o nessuna comunicazione preventiva o successiva. È anche vero, però, che chi presenta le caratteristiche per il regime forfettario (regime naturale) può decidere per l’applicazione del regime semplificato per cassa ex art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, in tal caso però occorre esprimere una specifica opzione come previsto all’art. 1, comma 70, legge n. 190/2014. Anche se di regola l’opzione del contribuente è vincolante per almeno un triennio, allo scadere del quale si rinnova di anno in anno, la Circolare ricorda, secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 64 del 2018, che il passaggio dal regime semplificato ex art. 18 D.P.R. n. 600/1973 al regime forfettario, e viceversa, può avvenire senza attendere il decorso del triennio. Utile a tale fine è la precisazione dell’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento dei componenti positivi e negativi che non hanno ancora concorso alla formazione del reddito in quanto non ancora registrati. Nello specifico è stato chiarito che chi si è avvalso nel 2018 del regime “semplificato” optando altresì per la semplificazione prevista dal comma 5 dell’art. 18 citato, e intende usufruire per il 2019 del regime forfettario, dovrà registrare entro il 31 dicembre 2018 tutti i componenti positivi e negativi di reddito che a tale data non sono ancora stati registrati per farli concorrere alla formazione del reddito nel 2018. Per quanto concerne il passaggio dal regime ordinario per opzione al regime forfettario, è stato chiarito che è possibile per il 2019 l’applicazione del regime forfettario, anche se nel corso del 2018 è stato applicato il regime ordinario a seguito di opzione, e non risulta ancora decorso il triennio dall’esercizio dell’opzione. Ciò risulta possibile in quanto l’art. 1, del D.P.R. n. 442/1997 consente in ogni caso la variazione o la revoca dell’opzione in presenza di nuove disposizioni normative. Ciò posto, si richiama l’attenzione sul comma 83 dell’art. 1 legge n. 190/2017, secondo cui, al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita' d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza della condizione di cui al comma 54. Occorre tuttavia sottolineare che si attendono risposte dall’Agenzia delle Entrate sulle nuove condizioni poste dalla legge di Bilancio 2020. Infatti, la legge n. 160/2019 ha introdotto nuovi limiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario, relativi ai redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti (limite 30.000 euro) ed all’importo massimo dei compensi a dipendenti e collaboratori (limite 20.000 euro). Il problema verte in particolare: se le nuove cause di esclusione, introdotte con la manovra 2020, debbano essere applicate sin dal 2020 o se ci si può appellare allo Statuto del contribuente, nel rispetto dei 60 giorni, e potranno essere applicate a far data dal 2021 con riferimento all'anno di imposta 2021. Circostanze sulle quali in questi giorni ha preso posizione l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

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